25/01/2012

Art. 11, comma 9:Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: "sostituibile con equivalente generico", ovvero, "non sostituibile! ", nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie.

Decreto liberalizzazioni: cosa cambia per il farmacista e il medico
In ricetta la dicitura "sostituibile con equivalente generico" ovvero
"non sostituibile" DECRETO-LEGGE
24 gennaio 2012, n. 1
 
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'. (12G0009)
(GU n. 19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n.18)
 
Art. 11, comma 9:
 
9. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e' tenuto, sulla base
della sua specifica competenza professionale, ad informare il
paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi
uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica,
via di somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario
uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le
seguenti parole: "sostituibile con equivalente generico", ovvero,
"non sostituibile! ", nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni
cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti
apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilita' del
farmaco prescritto, e' tenuto a fornire il medicinale equivalente
generico avente il prezzo piu' basso, salvo diversa richiesta del
cliente. Ai fini del confronto il prez! zo e' calcolato per unita'
posologica o quantita' unitaria di principio attivo. All'articolo 11,
comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo
periodo, dopo le parole " e' possibile", sono inserite le seguenti:
"solo su espressa richiesta dell'assistito e".
 
 
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010 , n. 78
Art.11 comma 9:

(( 9. A decorrere dall'anno 2011, per l'erogazione a carico del
Servizio Sanitario Nazionale dei medicinali equivalenti di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
e successive modificazioni, collocati in classe A ai fini della
rimborsabilita', l'AIFA, sulla base di una ricognizione dei prezzi
vigenti nei paesi dell'Unione europea, fissa un prezzo massimo di
rimborso per confezione, a parita' di principio attivo, di dosaggio,
di forma farmaceutica, di modalita' di rilascio e di unita'
posologiche. La dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali
aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita ! al pubblico
piu' alto di quello di rimborso e' possibile (!) previa corresponsione da
parte dell'assistito della differenza tra il prezzo di vendita e
quello di rimborso. I prezzi massimi di rimborso sono stabiliti in
misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600
milioni di euro annui che restano nelle disponibilita' regionali. ))

20:24 Scritto da: drciancaglini (Webmaster) | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | OKNOtizie |  Facebook

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