11/04/2012
Le nuove norme sulle pensioni ritoccano in parte i requisiti minimi per poter andare in pensione. Dal 1 Gennaio 2013. ( Dario Gagliano; ESPERTO SNAMI GROUP TERAMO)
· per poter andare in pensione saranno necessari oltre a 35 anni di anzianità contributiva e 30 anni di laurea, 65 anni e sei mesi nel 2013,
· 66 anni dal 2014,
· 66 anni e sei mesi dal 2015,
· 67 anni dal 2016,
· 67 anni e sei mesi dal 2017
· 68 anni dal 2018.
· Per chi opterà per una pensione anticipata saranno necessari:
· 59 anni e sei mesi
· nel 2013, 60 anni
· dal 2014, 60 anni e sei mesi
· dal 2015, 61 anni
· dal 2016, 61 anni e sei mesi
· dal 2017 e dal 2018 62 ANNI.
Se non si hanno i requisiti minimi dell’età saranno necessari 42 anni di contribuzione e 30 anni di laurea
18:45 Scritto da: drciancaglini (Webmaster) in LEGGI e SENTENZE | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | OKNOtizie |
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02/02/2012
Riordino delle cure primarie - Corriere.it Pediatra addio, dal medico di base a sette anni
E scoppia la polemica: «La soluzione non è togliere il lavoro ma aumentare il numero di professionisti sul territorio» Pediatra addio a sette anni. La proposta di abbandonare il medico dei bambini per quello degli adulti appena si compiono sette anni è contenuta nella bozza di Riordino delle Cure Primarie del ministro della Salute,...
19:04 Scritto da: drciancaglini (Webmaster) in LEGGI e SENTENZE | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | OKNOtizie |
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Generici, il ministero della Salute chiarisce la norma. Ma gli esperti sono discordi: per Garattini il provvedimento è contraddittorio, lo Snami afferma che spetta solo al medico decidere. Bene per la Cgil
Per alleggerire i costi sulle famiglie, ''il farmacista è tenuto a dispensare, al posto del farmaco commerciale, il medicinale generico equivalente avente il costo più basso, a meno che il medico non abbia espressamente indicato in ricetta la non sostituibilità del farmaco prescritto o salvo diversa richiesta del cliente''. Lo precisa il ministero della Salute, chiarendo la corretta interpretazione del comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012, cosiddetto decreto "Cresci Italia", con particolare riferimento al comportamento al quale è tenuto il farmacista.
La norma stabilisce che "Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente". Un'interpretazione letterale della disposizione, sottolinea il ministero in una nota, ''potrebbe indurre a ritenere che al farmacista venga imposto di dare al cliente farmaci generici”
No di Garattini e Snami
Esperti discordi sulla norma del Dl Liberalizzazioni che prevede che il medico specifichi nella ricetta se il farmaco prescritto è ''sostituibile con equivalente generico'' oppure ''non sostituibile'' nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie". Per il farmacologo Silvio Garattini la norma e' infatti ''contraddittoria'', mentre i medici del sindacato autonomo Snami sottolineano come la scelta spetti comunque al medico poiche' i farmaci generici possono avere azione diversa rispetto a quelli 'originali'. ''La norma - afferma Garattini - e' assolutamente contraddittoria: se il medico puo' infatti reputare che ci sono farmaci generici da non somministrare ai pazienti, vuol dire che abbiamo in giro farmaci generici che non funzionano, e questo non e' accettabile. L'azione dei farmaci generici e' infatti equivalente a quella dei farmaci 'originali'
19:01 Scritto da: drciancaglini (Webmaster) in LEGGI e SENTENZE | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | OKNOtizie |
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